Allegato›Sez. V
Art. 94
Estinzione del processo per inattività delle parti (articolo 45 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Estinzione del processo per inattività delle parti
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla corte di giustizia tributaria che provvede a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-94