Allegato›Sez. II
Art. 76
Reclamo contro i provvedimenti presidenziali (articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Reclamo contro i provvedimenti presidenziali
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all', commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall', commi 1 e 3.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, la corte di giustizia tributaria decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
5. La corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
Storico versioni
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