Allegato›Titolo II›Capo I
Art. 73
Assegnazione del ricorso (articolo 26 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Assegnazione del ricorso
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all', comma 1, il presidente della corte di giustizia tributaria potrà assumere gli opportuni provvedimenti affinché i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-73