AllegatoTitolo IICapo I

Art. 69

Costituzione in giudizio della parte resistente (articolo 23 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Costituzione in giudizio della parte resistente ( del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all' del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. 2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito telematico presso la segreteria della corte di giustizia tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione. Le controdeduzioni e i documenti di cui al periodo precedente, nei casi di cui all' comma 3, sono depositati in tante copie quante sono le parti in giudizio. 3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-69

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo