Allegato›Titolo III›Capo I
Art. 39
Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte (articolo 14 del decreto legislativo n. 471 del 1997)
In vigore dal 29 nov 2024
Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
( del decreto legislativo n. 471 del 1997)
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-39