Allegato›Capo III
Art. 35
Violazione degli obblighi degli operatori finanziari (articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997)
In vigore dal 29 nov 2024
Violazione degli obblighi degli operatori finanziari
( del decreto legislativo n. 471 del 1997)
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell', primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell', secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.
2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall', sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall', comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'.
4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché a Poste italiane S.p.A.
5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.
Storico versioni
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