Allegato›Parte I›Capo I
Art. 23
Sanzioni accessorie (articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
In vigore dal 29 nov 2024
Sanzioni accessorie
( del decreto legislativo n. 472 del 1997)
1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-23