Art. 23 · Sanzioni accessorie (articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
AllegatoParte ICapo I

Art. 23

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Sanzioni accessorie (articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

In vigore dal 29 nov 2024
Sanzioni accessorie ( del decreto legislativo n. 472 del 1997) 1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie: a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture; c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione; d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c). 2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.
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