Allegato›Parte I›Capo I
Art. 19
Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni (articolo 16-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)
In vigore dal 29 nov 2024
Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni
(articolo 16-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)
1. L'atto di contestazione previsto dall', relativo alle violazioni di cui all', commi 3 e 4, e all', commi 6, 9 e 10, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall', comma 7, è ridotto alla metà.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-19