Allegato›Parte I›Capo I
Art. 15
Ravvedimento parziale (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)
In vigore dal 13 giu 2025
Ravvedimento parziale
(articolo 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)
1. È consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purchè nei tempi prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al secondo periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173#art-a-15