Allegato 1Titolo VICapo I

Art. 83

Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

In vigore dal 4 ott 2024
1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-83

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