Allegato 1Titolo VICapo I

Art. 87

Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

In vigore dal 4 ott 2024
1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-87

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