Allegato 1›Titolo VI›Capo I
Art. 89
Recidiva nel contrabbando
In vigore dal 4 ott 2024
1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.
2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.
3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata dal codice penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-89