Allegato 1Titolo VICapo I

Art. 93

Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

In vigore dal 4 ott 2024
1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata. 2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-93

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