Allegato 1›Titolo VI›Capo I
Art. 93
118 / 122Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata
In vigore dal 4 ott 2024
1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata.
2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.
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