Allegato 1Titolo VICapo I

Art. 79

Contrabbando per dichiarazione infedele

In vigore dal 4 ott 2024
1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-79

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