Allegato 1›Titolo VI›Capo I
Art. 81
Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
In vigore dal 4 ott 2024
Contrabbando per indebito uso di merci importate
con riduzione totale o parziale dei diritti
1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-81