Art. 81 · Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti
Allegato 1Titolo VICapo I

Art. 81

106 / 122

Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

In vigore dal 4 ott 2024
Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti 1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141#art-a-81