Capo I
Art. 44
Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo I
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «collegati o coordinati»;
b) al comma 4:
1) le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 o del comma 2»;
2) le parole: «collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «collegati o coordinati»;
c) al comma 5:
1) le parole: «Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati»;
2) le parole: «della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati».
2. Dopo l'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente:
«Art. 284-bis (Trattamento dei crediti tributari e contributivi).
- 1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.
2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della società, ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.
3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.
4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284.».
3. All'articolo 285, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta» sono sostituite dalle seguenti: «sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale»;
4. All'articolo 286 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna proposta è approvata»;
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli .»;
c) al comma 7, le parole: «quando il concordato prevede la cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «ove occorre»;
d) al comma 8:
1) le parole «risolto o annullato» sono sostituite dalle seguenti: «revocato, risolto o annullato»
2) le parole «risoluzione o l'annullamento» sono sostituite dalle seguenti: «revoca, risoluzione o l'annullamento».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-44