Capo I
Art. 41
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 268, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il debitore eccepisce l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.».
2. All'articolo 269, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.»;
3. All'articolo 270 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale»;
2) alla lettera d), la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta»;
3) alla lettera e), dopo le parole: «a cura del liquidatore» sono inserite le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.».
4. L'articolo 271 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
«Art. 271 (Concorso di procedure). - 1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, può presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, può concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.».
5. All'articolo 272 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.» sono sostituite dalle seguenti: «e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.».
6. L'articolo 273 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:
«Art. 273 (Formazione del passivo). - 1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.
3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4».
7. All'articolo 274, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «per il miglior soddisfacimento dei creditori» sono inserite le seguenti: «e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo liquidatore».
8. All'articolo 275 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla liquidazione del compenso del liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.»;
b) al comma 5, le parole: «l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo»;
c) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.».
9. Dopo l'articolo 275 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente:
«Art. 275-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). - 1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all'articolo 273.
2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.
4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.».
10. All'articolo 276, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al primo periodo, dopo le parole: «La procedura si chiude con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione.».
11. All'articolo 277 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è abrogato.
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