Capo I

Art. 43

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»; b) al comma 2, le parole: «non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore» sono sostituite dalle seguenti: «opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non»; c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.»; d) al comma 3: 1) le parole: «al pubblico ministero,» sono soppresse; 2) dopo le parole: «ai creditori» sono inserite le seguenti: «ammessi al passivo»; 3) dopo le parole: «articolo 124» sono inserite le seguenti: «nel termine di trenta giorni»; 4) le parole: «; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni» sono soppresse; e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Condizioni e procedimento di esdebitazione». 2. All'articolo 283 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilità, ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»; c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «somme dovute» sono inserite le seguenti: «e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella»; d) al comma 7, le parole: «sopravvenienze rilevanti ai sensi dei» sono sostituite dalle seguenti: «utilità ulteriori di cui ai»; e) al comma 8: 1) al primo periodo, la parola: «opposizione» è sostituita dalle seguenti: «reclamo a norma dell'articolo 124»; 2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi; f) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.». 3. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-43

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Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Art. 43 Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.) — Testo vigente | Portale Normativo