Capo I

Art. 39

Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

In vigore dal 28 set 2024
1. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) le parole: «purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti» sono sostituite dalle seguenti: «purchè in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti»; 2) le parole: «iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358» sono soppresse; b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Quando il tribunale dispone l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell'articolo 287 la proposta di cui al comma 1 può essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 286, commi 5, 6 e 8.»; c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, anche provvisoriamente,» sono soppresse. 2. All'articolo 241, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o più maggiormente convenienti»; b) il quarto e il quinto periodo sono soppressi. 3. All'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «diffusione nazionale o locale» sono inserite le seguenti: «o mediante altre forme ritenute opportune». 4. All'articolo 243 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «provvisoriamente» è soppressa; b) al comma 5, le parole: «tra persone dello stesso sesso» sono soppresse. 5. All'articolo 244 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Quando sono sottoposte al voto più proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.». 6. All'articolo 245 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «l'omologazione del concordato» sono inserite le seguenti: «nel termine di dieci giorni dalla comunicazione»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione è proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo.»; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, nonché, se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato.»; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.»; e) al comma 6, le parole: «Il tribunale provvede con decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto che provvede sulla omologazione è». 7. All'articolo 246 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.»; b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione.». 8. All'articolo 247 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.»; b) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il decreto è pubblicato a norma dell' e notificato alle parti, a cura della cancelleria. Il decreto produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.»; c) dopo il comma 12, è inserito il seguente: «12-bis. Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, oppure inibire, in tutto o in parte o temporaneamente, l'attuazione del piano o dei pagamenti.». 9. All'articolo 249 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati.»; b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di cessione di uno o più beni compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-13;136#art-39

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Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Art. 39 Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.) — Testo vigente | Portale Normativo