Capo I
Art. 9
AbrogatoTrattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024
In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110#art-9