Capo II
Art. 11
Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione
In vigore dal 8 ago 2024
Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate
e Agenzia delle entrate-riscossione
1. All', comma 5-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «può avvalersi», sono inserite le seguenti: «, alle medesime condizioni,»;
b) le parole: «individuate per l'» sono sostituite dalle seguenti «nella disponibilità dell'»;
c) le parole: «, di immobili demaniali oppure» sono sostituite dalle seguenti: «di immobili demaniali, ovvero».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110#art-11