Capo II

Art. 11

Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione

In vigore dal 8 ago 2024
Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione 1. All', comma 5-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «può avvalersi», sono inserite le seguenti: «, alle medesime condizioni,»; b) le parole: «individuate per l'» sono sostituite dalle seguenti «nella disponibilità dell'»; c) le parole: «, di immobili demaniali oppure» sono sostituite dalle seguenti: «di immobili demaniali, ovvero».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110#art-11

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