Capo I

Art. 8

Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE 2015/1589 affidate dal 1° gennaio 2025

In vigore dal 8 ago 2024 al 31 dic 2026
1. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle previste dagli , comma 1, 4 e 7, si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell' del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025. 2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, le quote di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell'ente, della conformità dell'attività di recupero alle disposizioni previste dall', comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all', comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica. 3. Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell'affidamento sono discaricate a tale ultima data. 4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall'agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell', comma 1, lettera d), le quote di cui al comma 1 per le quali: a) alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali; b) nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi. 5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica è effettuata dall'ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate. 6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, alle quote non riscosse, affidate all'agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell' del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110#art-8

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