Capo I

Art. 5

Riaffidamento dei carichi

In vigore dal 8 ago 2024 al 31 dic 2026
1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere: a) gestita direttamente dall'ente creditore; b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale. 2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), è volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. 3. Nei casi di cui al comma 2: a) l'azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, oppure dalle dilazioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l'Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore; c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento. 4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi. 5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110#art-5

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