Capo II
Art. 15
Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali
In vigore dal 8 ago 2024
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:
«Articolo 25-bis (Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria). - 1.
In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l'intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L'agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.»;
b) all'articolo 45, comma 1, dopo la parola: «titolo», sono aggiunte le seguenti: «, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede»;
c) all'articolo 50, comma 1, dopo le parole: «cartella di pagamento», sono inserite le seguenti: «al soggetto nei confronti del quale procede».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110#art-15