Art. 7

Meccanismi di dialogo e collaborazione

In vigore dal 2 ago 2024
1. Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di categoria di cui all' della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata. Non sono prese in considerazione richieste che non soddisfano le condizioni di cui al presente comma. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha già fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. In caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni di cui al presente comma possono segnalare tale circostanza al Dipartimento che provvede nell'ambito delle proprie competenze. 2. Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale. 3. Le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-12;103#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo