Art. 4
Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli
In vigore dal 2 ago 2024
Fascicolo informatico di impresa e obblighi
di consultazione del soggetto che effettua i controlli
1. Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa di seguito «fascicolo informatico», di cui all', comma 2, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione del verbale contenente l'esito dei controlli nel fascicolo informatico, l'impresa può richiedere all'amministrazione di provvedere mediante apposita istanza, anche depositata nel fascicolo, recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell'atto corredata da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione adempie entro il termine di cinque giorni.
2. L'amministrazione procedente, ai fini del coordinamento, programmazione e svolgimento dei controlli, accede al fascicolo informatico, direttamente e integralmente senza oneri nè vincoli, con le modalità definite dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all', comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, avvalendosi anche dei dati ivi presenti concernenti i controlli già svolti dalla stessa amministrazione o dalle amministrazioni diverse operanti nello stesso settore e dei dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio d'attività economiche, nella misura in cui sia previsto dalla disciplina del relativo procedimento amministrativo, per quanto riguarda i dati personali nel rispetto dei principi di cui all' del regolamento (UE) 2016/679.
3. Le amministrazioni di cui all' non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione del comma precedente, segnalano tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Ove l'AGID accerta la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione su apposita area del proprio sito istituzionale espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalità perseguite.
4. Al fine di garantire elevati standard di affidabilità sistemica è previsto il potenziamento delle infrastrutture in uso alle amministrazioni coinvolte nell'attività di controllo. La Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sviluppata anche al fine di consentire agli operatori di acquisire certificati relativi a propri fatti, stati e qualità. L'interoperabilità del sistema è assicurata attraverso i servizi resi dalla medesima PDND.
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