Art. 11

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 2 ago 2024
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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Clausola di salvaguardia (Art. 11 Semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.) — Testo vigente | Portale Normativo