Art. 10
Trattamento dei dati personali
In vigore dal 2 ago 2024
1. I trattamenti dei dati di cui al presente decreto sono effettuati in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
2. I titolari del trattamento operano con le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati, in conformità al citato regolamento (UE) n. 2016/679.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-12;103#art-10