Capo IV

Art. 39

Abrogazioni

In vigore dal 25 feb 2025
1. Fermo restando quanto previsto dall' delle disposizioni preliminari al codice civile e fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, secondo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 sono o restano abrogati: a) la legge 15 ottobre 1990, n. 295; b) l', commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; c) l' del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ad esclusione del comma 2, primo periodo, e del comma 4; d) l', commi 4, 4-bis e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e) l', comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62#art-39

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