Capo II
Art. 15
Obblighi di informazione alla persona con disabilità
In vigore dal 20 feb 2026
1. L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli enti di cui all', comma 2, attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'INPS.
Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino può inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. È fatto obbligo di prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalità con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62#art-15