Capo III
Art. 19
Coordinamento, contestualità e integrazione nel progetto di vita
In vigore dal 30 giu 2024
Coordinamento, contestualità
e integrazione nel progetto di vita
1. Il progetto di vita assicura il coordinamento tra i piani di intervento previsti per ogni singolo contesto di vita e dei relativi obiettivi.
2. L'integrazione sociosanitaria è conseguita in sede di valutazione multidimensionale di cui all' attraverso la valutazione del profilo di funzionamento, l'analisi dei bisogni e delle preferenze e la definizione congiunta e contestuale degli interventi da attivare.
3. I programmi, gli interventi di sostegno alla persona con disabilità e alla famiglia e i piani personalizzati volti a promuovere il diritto ad una vita indipendente di cui all', comma 2, lettere l-bis e l-ter, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, già attivati dalle regioni nell'esercizio della loro competenza, mantengono ambiti autonomi di attuazione ed esecuzione.
4. Restano salvi i sostegni, i servizi e i piani di intervento attivati prima dell'elaborazione del progetto di vita, con l'eventuale aggiornamento degli stessi per essere coerenti ai miglioramenti e ai nuovi sostegni indicati nel progetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62#art-19