Capo IV

Art. 35

Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 25 feb 2025
Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali 1. Ai sensi dell', comma 2, lettera h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di cui al presente decreto garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2026. 2. Sono, altresì, fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile, di sordocecità e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026 si applicano le previgenti disposizioni. 3. Fino al 31 dicembre 2026, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell', le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita è riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciata prima della data del 1° gennaio 2027, senza effettuare la valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto individuale di cui all' della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla data del 1° gennaio 2027 si applicano le disposizioni del Capo III, senza preventiva valutazione di base.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62#art-35

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