Capo IV

Art. 33 bis

Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità

In vigore dal 1 mar 2026
1. In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all', comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026, l'INPS è tenuto a effettuare l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

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