Titolo IV›Capo I
Art. 16
Offerta e raccolta del gioco
In vigore dal 4 apr 2024
1. L'offerta e la raccolta del gioco è effettuata dal concessionario sotto la sua responsabilità, attraverso la propria rete telematica. Nessuna responsabilità è imputata all'Agenzia per atti e fatti posti in essere dal concessionario nell'esercizio di questa attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-25;41#art-16