Titolo III
Art. 15
Misure di tutela e protezione del giocatore
In vigore dal 4 apr 2024
1. Le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro;
b) presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l'età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati dall'Agenzia;
c) introduzione di messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso, garantendo inoltre informazioni in tempo reale ai giocatori sui livelli di spesa, al superamento di un determinato limite preimpostato;
d) presenza nei siti di gioco di contenuti obbligatori di informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto;
e) presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito dallo stesso giocatore;
f) attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile e che operano continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno di otto ore giornaliere, nonché formazione obbligatoria degli operatori dei call center di contatto con i giocatori desiderosi di assumere comportamenti di gioco responsabile;
g) attivazione di procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate su metodologie certificate a livello internazionale, escluso in ogni caso che i giochi prevedano discriminazioni sociali, di genere, politici, religiosi o di altra natura;
h) presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori più esposti al rischio di gioco patologico.
2. Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro 1.000.000 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute. La commissione governativa, costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, opera presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, è presieduta dal capo del predetto Dipartimento ed è composta da cinque membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione e del merito, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La somma di cui al primo periodo è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e, comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario.
3. A ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie più vulnerabili, il concessionario può effettuare, con oneri a proprio carico e con l'indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-25;41#art-15