Titolo IVCapo I

Art. 19

Comunicazioni degli esiti di gioco

In vigore dal 4 apr 2024
1. Il regolamento di gioco con vincita in denaro stabilisce quali comunicazioni relative agli esiti del gioco sono effettuate sul sito informatico del concessionario e, in materia di scommesse, quali sono le validazioni dei risultati riportate sul medesimo sito. 2. Sul sito istituzionale del concessionario sono altresì riportate, per i giochi basati su quote, la misura delle quote, delle vincite, nonché le relative probabilità. 3. Il regolamento di gioco stabilisce quali delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate anche sul sito istituzionale dell'Agenzia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-25;41#art-19

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Comunicazioni degli esiti di gioco (Art. 19 Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111.) — Testo vigente | Portale Normativo