Capo II
Art. 12
Rete telematica
In vigore dal 4 apr 2024
1. L'Agenzia adotta le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operatività la propria rete telematica ovvero l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione che persegua la salvaguardia e la tutela degli interessi generali dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'affidamento dei giocatori, nonché di una diffusione e sviluppo sostenibili dell'offerta di giochi pubblici.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-25;41#art-12