Art. 6
Azione del Garante avverso il silenzio e la declaratoria di nullità
In vigore dal 20 mar 2024
Azione del Garante avverso il silenzio
e la declaratoria di nullità
1. Il Garante, trascorsi novanta giorni dal parere motivato di cui ai commi 2, 3, e 4 dell', constatata l'inerzia da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi può proporre azione ai sensi dell'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Entro centottanta giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato di cui ai commi 2, 3 e 4 dell', il Garante può agire, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 104 del 2010, per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.
3. Dei ricorsi è data immediata notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-05;20#art-6