Art. 6

Azione processuale del Garante

In vigore dal 24 lug 2026
1. Il Garante è legittimato ad agire in giudizio: a) per l'annullamento degli atti o provvedimenti che non si siano conformati, o l'abbiano fatto in maniera inadeguata, alle indicazioni del parere emesso ai sensi dell', comma 2; b) contro l'inerzia serbata sulle indicazioni cronoprogrammatiche di cui all', comma 3; c) nel caso di mancato recepimento della proposta di adozione di misure provvisorie ai sensi dell', comma 4; d) per l'annullamento dei regolamenti e degli atti di natura generale adottati in difformità al parere di cui all', comma 1, lettera b-bis); e) nelle ipotesi di cui all', comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 2. Nei casi in cui la persona che ha interesse abbia agito in giudizio ai sensi dell'articolo 29 o dell'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il Garante può intervenire nel relativo giudizio. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), e d), si applica la disciplina prevista per i riti abbreviati relativi a speciali controversie dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

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