Art. 3

Ufficio del Garante

In vigore dal 20 feb 2026
1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è istituito l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato «Ufficio del Garante», posto alle dipendenze del Garante. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilità, nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio del Garante. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio del Garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. 3. La relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, è costituita da una unità dirigenziale di livello generale e una unità dirigenziale di livello non generale e 20 unità di personale non dirigenziale di cui 10 unità di categoria A e 10 unità di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso. 4. L'Ufficio del Garante, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in posizione di aspettativa o collocati fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, e può avvalersi anche del personale della forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.... Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 5. L'Ufficio del Garante può avvalersi di esperti, fino ad un massimo di otto, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. Il Garante, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere un compenso, fino a un importo massimo di euro 25.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 200.000 euro lordi annui. 6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a nove unità, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, composto da un dirigente di livello non generale e otto unità di personale non dirigenziale, di cui cinque appartenenti alla categoria A e tre appartenenti alla categoria B. Per il personale proveniente da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dai Ministeri, il trattamento economico fondamentale rimane a carico delle stesse. Il trattamento economico accessorio è a carico del Garante. Il servizio prestato presso il Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Dalla data di istituzione del ruolo autonomo, può confluirvi su richiesta il personale già assegnato provvisoriamente all'Ufficio, fermi restando i limiti della relativa dotazione organica. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 settembre 2024, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, è individuato il luogo dove ha sede l'Ufficio del Garante e sono previste le misure organizzative al fine di garantirne la piena operatività e il funzionamento dal 1° gennaio 2025. 8. Il rendiconto della gestione finanziaria del Garante è soggetto al controllo della Corte dei conti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-05;20#art-3

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