Art. 2
Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina del Garante
In vigore dal 20 mar 2024
Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità
e nomina del Garante
1. Il Garante è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il Garante, con il regolamento di cui all', comma 1, disciplina l'esercizio delle attività del collegio e del presidente.
Su proposta del presidente, con delibera collegiale del Garante, possono essere attribuite a ciascuno dei componenti del Garante deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e materie di competenza del Garante stesso.
2. Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.
3. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell'anno precedente la nomina e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni del Garante.
4. Per la durata dell'incarico, il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza, attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attività nel campo della disabilità.
All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato. Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del collegio sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato. Per la durata del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Per il periodo di un anno a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente e i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio del Garante, di cui all', non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nel settore dei servizi per le persone con disabilità.
6. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
8. Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso in cui riportino una condanna definitiva per delitti non colposi.
9. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica di quattro anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
10. Al presidente è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 200.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e ai componenti è attribuita un'indennità di funzione pari al trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, nel limite di euro 160.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
11. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all', comma 1, e comunque nel limite della spesa autorizzata ai sensi dell', comma 1.
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