Art. 4
Funzioni e prerogative del Garante
In vigore dal 20 feb 2026
1. Il Garante esercita le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
b) contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole di cui all', comma 2;
c) promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
d) riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, individuati ai sensi dell' della legge 1° marzo 2006, n. 67, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Garante stabilisce, nei limiti della propria autonomia organizzativa, le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni, anche tramite l'attivazione di un centro di contatto dedicato, assicurandone l'accessibilità. Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
f) richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza. I soggetti interpellati sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta e, in caso di silenzio, inerzia o rifiuto, il Garante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
i) promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;
l) assicura, in coerenza con l', paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne ed azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
m) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità sull'attività svolta;
n) visita, con accesso illimitato ai luoghi, ferma l'esclusiva applicazione della disciplina di cui alla lettera o) per gli istituti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e all'articolo 89, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Nel corso delle visite, il Garante può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l'autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti ai sensi dell', comma 5, oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;
o) effettua le visite ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge n. 354 del 1975;
p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
q) definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
r) collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed n), restano ferme le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sul possesso dei requisiti di sicurezza e qualità delle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e assicura, altresì, forme di concertazione in relazione alle specifiche attività di cui al comma 1, lettere c) ed h).
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed e), il Garante si coordina anche con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali per la promozione di azioni positive contro fenomeni discriminatori multipli e per lo scambio reciproco di segnalazioni relative a detti fenomeni ai fini dell'esercizio delle funzioni rispettivamente assegnate dalla legge.
5. Il Garante si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell' del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche al Garante.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-05;20#art-4