Capo IX
Art. 58
AbrogatoEsenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione
In vigore dal 1 gen 2027
1. In deroga a quanto previsto nell', comma 7, la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui all' sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio transitorio di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-58