Capo IX

Art. 58

Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione

In vigore dal 29 dic 2023
Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione 1. In deroga a quanto previsto nell', comma 7, la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui all' sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio transitorio di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-58

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Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione (Art. 58 Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo