Capo IX
Art. 58
Esenzione transitoria per gli obblighi di comunicazione
In vigore dal 29 dic 2023
Esenzione transitoria
per gli obblighi di comunicazione
1. In deroga a quanto previsto nell', comma 7, la comunicazione rilevante e le altre comunicazioni di cui all' sono presentate entro il diciottesimo mese successivo al termine finale dell'esercizio transitorio di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-58