Capo IX

Art. 54

Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte differite e delle immobilizzazioni trasferite

In vigore dal 20 dic 2025
1. Ai fini del presente articolo, il termine esercizio transitorio indica, in relazione ad un Paese, il primo esercizio con riferimento al quale un gruppo multinazionale o nazionale di imprese è soggetto alle disposizioni del presente titolo ovvero alle disposizioni interne di trasposizione della direttiva negli Stati membri europei ovvero alle disposizioni di recepimento delle regole OCSE in Stati terzi. 2. Ai fini del calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva di un Paese nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi, il gruppo multinazionale o nazionale di imprese deve tenere in considerazione le imposte anticipate e le imposte differite iscritte all'inizio dell'esercizio transitorio nel bilancio e negli equivalenti rendiconti patrimoniali e finanziari delle imprese ivi localizzate. Si tiene conto anche delle imposte anticipate non iscritte in bilancio in mancanza dei relativi presupposti contabili. In relazione alle imposte anticipate e differite di cui al primo e al secondo periodo non trovano applicazione le disposizioni di cui all', commi 5 e 7. 3. Ai fini del comma 2, le imposte anticipate e le imposte differite rilevano in misura pari al minore tra il loro valore calcolato applicando l'aliquota minima d'imposta e il loro valore calcolato applicando la pertinente aliquota nominale di imposizione in vigore nel Paese. Tuttavia, le imposte anticipate che sono state calcolate applicando una aliquota di imposizione inferiore all'aliquota minima d'imposta sono ricalcolate applicando l'aliquota minima di imposta se e nella misura in cui esse si riferiscono ad una perdita rilevante. Sono irrilevanti le iscrizioni o cancellazioni, totali o parziali, contabilizzate a conto economico di imposte anticipate per effetto di modifiche dei loro presupposti di registrazione contabile. 4. Le imposte anticipate che originano da elementi reddituali che non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante ai sensi delle disposizioni del capo III non rilevano ai fini del comma 2 se esse originano da transazioni poste in essere successivamente alla data del 30 novembre 2021. Ai fini del comma 2, non rilevano neanche le imposte anticipate che originano da perdite realizzate da più di cinque esercizi precedenti la data di entrata in vigore di una imposta sul reddito delle società, emanata da un Paese che non aveva una preesistente imposta sul reddito delle società.. 4-bis. Ai fini del primo periodo del comma 4, nel calcolo dell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di cui all', non sono considerati gli utilizzi: a) delle imposte anticipate collegate a un accordo concluso o modificato dopo il 30 novembre 2021, attraverso cui un Paese attribuisce uno specifico diritto a fruire di un credito d'imposta o di altre agevolazioni fiscali sulla base della discrezionalità esercitata dalle autorità governative centrali o locali di tale Paese; b) delle imposte anticipate collegate a un'opzione esercitata o modificata dopo il 30 novembre 2021 che incide retroattivamente sul trattamento di una operazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, che è stato già valutato dall'autorità fiscale di un Paese o di cui si è tenuto conto in una dichiarazione fiscale già presentata all'autorità fiscale del suddetto Paese; c) delle imposte anticipate e delle imposte differite collegate alla differenza tra i valori contabili e i valori fiscali di attività e passività se questi valori fiscali sono stati stabiliti ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle società emanata da un Paese, in assenza di una preesistente imposta sul reddito delle società, dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'esercizio transitorio.. 4-ter. In deroga al comma 4-bis, rilevano gli utilizzi delle imposte anticipate collegate agli accordi, conclusi o modificati entro il 18 novembre 2024, e alle opzioni, esercitate o modificate entro il 18 novembre 2024, indicati rispettivamente alle lettere a) o b) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo tale data e prima del 1° gennaio 2026, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2027. Sono, altresì, rilevanti gli utilizzi delle imposte anticipate collegate alle differenze tra i valori contabili e i valori fiscali, determinate ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle società emanata entro il 18 novembre 2024, indicate alla lettera c) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2025 o successivamente a tale data e prima del 1° gennaio 2027, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2028.. 4-quater. L'importo massimo delle imposte anticipate che rilevano ai sensi del comma 4-ter è pari al 20 per cento dell'importo delle imposte anticipate originariamente iscritte in bilancio e relative a ciascuna categoria indicata al comma 4-bis, lettere a), b) e c), ricalcolato alla più bassa tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta nazionale applicabile... 4-quinquies. Se, successivamente al 18 novembre 2024, è intervenuta una modifica normativa, un cambio di tecnica contabile, una modifica o una nuova opzione ovvero una modifica dei termini di un accordo con autorità pubbliche, il cui effetto è un aumento dell'utilizzo delle imposte anticipate di cui al comma 4-ter, l'utilizzo di tali imposte assume rilevanza nei limiti dell'importo che sarebbe stato determinato, ai sensi del comma 4-quater, in assenza di tale modifica... 5. In caso di trasferimenti di immobilizzazioni posti in essere tra imprese in data successiva al 30 novembre 2021 ma anteriore all'inizio dell'esercizio transitorio, il loro valore rilevante ai fini delle disposizioni del presente titolo corrisponde al loro valore contabile in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento. Tale valore è aumentato o diminuito a seguito di ammortamenti, svalutazioni, rivalutazioni o capitalizzazioni intercorse dalla data del trasferimento sino all'ultimo giorno antecedente il periodo transitorio. Ai fini del secondo periodo, sono irrilevanti i maggiori ammortamenti derivanti da valutazioni con il criterio del fair value. Le plusvalenze e le minusvalenze in caso di ulteriore cessione sono calcolate, ai fini del reddito o perdita rilevante, sulla base del valore indicato nel primo e secondo periodo del presente comma. Eventuali valori di imposte differite e di imposte anticipate registrate dalle suddette imprese in conseguenza del trasferimento sono ricalcolati avendo a riferimento il valore contabile che le immobilizzazioni trasferite avevano in capo alla entità trasferente alla data del trasferimento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-54

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Disciplina delle imposte anticipate, delle imposte differite e delle immobilizzazioni trasferite (Art. 54 Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo