Capo VIII

Art. 53

Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni

In vigore dal 20 dic 2025
1. La dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale è presentata entro il termine previsto per la comunicazione rilevante di cui agli , comma 7, e 58. 2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. Il 90 per cento dell'importo dovuto entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale le imposte si riferiscono e il versamento dell'importo residuo è effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nel comma 1 per la dichiarazione annuale relativa a tale esercizio. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabilite le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2. 4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte di cui all' nonché del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 5. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-53

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Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni (Art. 53 Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo