Art. 24 sexies
Sanzioni per la violazione delle regole in materia di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti
In vigore dal 30 dic 2023
1. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, che non realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:
a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20 per cento, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20 per cento ma è uguale o inferiore al 50 per cento, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50 per cento, l'aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.
3. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che hanno ricevuto l'anticipo previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2016/1149 sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:
a) se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50 per cento;
b) se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;
c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
4. I beneficiari dell'aiuto di cui al comma 1 che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:
a) presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
b) mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;
c) presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.
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