Art. 24 decies
Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi
In vigore dal 30 dic 2023
1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all'aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi.
2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all'importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l'esercizio finanziario comunitario successivo.
3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili.
Storico versioni
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