Capo VII

Art. 24 ter

Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126

In vigore dal 30 dic 2023
1. Fatte salve le ipotesi previste dall', un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall' del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la raccolta verde quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile alla misura; b) la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata; c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative. 2. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall' del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la mancata raccolta quanto ricorre una delle seguenti ipotesi: a) la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile alla misura; b) la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte, salvo che l'intervento non abbia ad oggetto piante ortofrutticole che hanno un periodo di raccolta superiore ad un mese; c) si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42#art-24-ter

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